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Impianti rilevamento incendi

L’utilizzo di sistemi di rilevamento incendi è ampiamente diffuso in parecchie infrastrutture al fine di garantire la massima sicurezza degli impianti. Previsti per legge e regolamentati, in Italia, dalla norma UNI-9795, gli impianti antincendio sono dotati di una serie di dispositivi elettronici che hanno la capacità di comunicare con la centralina di allarme in caso di rilevamento di fumo o variazioni anomale di calore. Esistono dei criteri standard riguardanti il posizionamento dei sensori automatici di fumo: questi devono essere istallati sul soffitto in quanto sia il fumo che il calore tendono a salire verso l’alto. Non sempre il fumo, o una variazione di calore, rappresenta però l’insorgere di un incendio, per questo motivo i dispositivi di rilevazione sono in grado di limitare l’insorgenza di falsi allarmi.

Insieme all’impiego di altri accorgimenti come l’utilizzo di materiali ignifughi, estintori ecc, gli impianti di rilevamento incendi hanno una fondamentale importanza al fine di rendere gli impianti conformi a quanto stabilito dalla legge e dunque agibili. Non a caso molte compagnie assicurative concedono condizioni più vantaggiose in presenza di dispositivi di rilevamento fumi e incendi: alcune chiedono che gli impianti possiedano delle caratteristiche specifiche non solo in termini di progettazione ma anche di manutenzione. A fronte del rispetto di tali standard, le compagnie assicurano il totale risarcimento in caso di sinistri causati dall’incendio.

Un impianto di rilevazione incendio va sempre installato:

nelle attività commerciali di superficie superiore a 400 mq (DM 27/07/2010);
negli uffici con più di 100 persone presenti (DM 22/02/2006);
nelle strutture alberghiere con più di 100 posti letto (DM 9/4/94) o limitatamente ai depositi di materiale combustibile di superficie superiore a 12 mq (DM 9/4/94) in quelle con più di 25 posti letto;
nelle scuole con più di 100 persone limitatamente ai locali che presentano carico di incendio superiore a 30 kg/mq (DM 26/8/92);
nelle strutture sanitarie e negli ospedali (DM 18/9/02);
nei locali di pubblico spettacolo limitatamente agli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/mq ed alle condotte di condizionamento e ventilazione a servizio di più compartimenti (DM 19/8/96);
negli impianti sportivi al chiuso con numero di spettatori superiore a 1000 (DM 18/3/96);
negli ambienti interni di impianti sportivi all'aperto con numero di spettatori superiore a 5000 (DM 18/3/96);
negli impianti sportivi limitatamente ai depositi di materiale combustibile aventi superficie superiore a 25 mq (DM 18/3/96);
negli edifici di interesse storico ed artistico (DM 20/5/92 n.569 per i musei e DPR 30/6/95 n.418 per le biblioteche);
nelle stazioni delle metropolitane (DM 11/1/88);
nei depositi di GPL aventi capacità superiore a 200.000 kg (DM 13/10/94);
Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione quali cave e miniere (DM 25/11/96 n.624).
 
 

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